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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1078, e' modificato
come segue "Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a
bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti
delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
primo gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze economiche,
sociali e politiche; c) archeologia, storia e geografica antica; d)
storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia
antropica; e) scienze giuridiche; f) filologia e linguistica del
mondo antico; g) filologia e linguistica del mondo moderno; h)
storia, e critica dell'arte e della poesia;
secondo gruppo: i) matematica; l) meccanica, astronomia, geodesia
e geofisica; m) fisica; n) chimica (indirizzo
inorganico-chimico-fisico); o) chimica (indirizzo
organico-biologico); p) geologia e mineralogia; q) biologia vegetale;
r) biologia animale.
Il primo anno i concorsi saranno banditi per le otto materie del
primo gruppo; il secondo anno per le otto materie del secondo gruppo;
e cosi' via alternativamente".