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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato. In
conseguenza e' abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo
comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.
Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine,
le lettere c) e d).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI -
COLOMBO
Visto, IL Guardasigilli: REALE