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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35,
concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini
dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e
dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno
dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE