Legge Ordinaria n. 179 del 17/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1965 n. 81)
Riapertura dei termini di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  1  febbraio  1962,  n.  35,
concernenti  il  riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia  e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del   regio   decreto-legge  29  novembre  1925,  n.  2146,  ai  fini
dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e
dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno
dal  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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