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La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1
luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso
di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate
delle seguenti misure percentuali:
40 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1
gennaio 1948;
20 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
17 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950;
13 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;
9 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
7 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955;
3 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;
2 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.
Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate
sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui
alla legge 1 luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio
1962.