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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per far fronte agli
oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329,
23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione
dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui
disponibilita' risultino esaurite.
La somma di lire 3 miliardi prevista nel precedente comma e
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964. Tale capitolo sara' gestito dall'Amministrazione centrale del
Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra,
della legge 17 agosto 1960, n. 908.
Le somme non impegnate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 sono
utilizzabili negli esercizi successivi.