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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di
terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque
gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta
e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge,
indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile
1938, n. 1165.