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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I lavoratori italiani, gia' residenti nella zona B del territorio
di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del
territorio italiano in qualita', di profughi, hanno facolta' di
chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella
suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956.
La regolarizzazione puo' essere chiesta anche dai superstiti dei
lavoratori di cui al comma precedente ed e' consentita a condizione
che:
a) si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente
assicurazione presso il competente Istituto assicuratore iugoslavo e
per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e della legge 4
aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;
b) i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano
dato luogo a liquidazione di pensione.