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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il
limite di eta' stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952,
n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio
permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado
iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE