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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza,
delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia,
nonche' i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio
continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che
siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono
partecipare senza alcun limite di eta' ai pubblici concorsi per
l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE
TAVIANI - TREMELLONI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE