Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, e' cosi' modificato:
"I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e
118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione
degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in
ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla
legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era
prescritto il compimento di periodi di comando".
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: REALE