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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale dipendente dal Ministero della difesa e del Corpo
della guardia di finanza destinato in via permanente e continuativa
con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti ad uno degli
incarichi sottoindicati, ed avente obbligo di rendiconto giudiziale,
e' attribuita una indennita' mensile di speciale responsabilita'
nelle seguenti misure:
gestore di cassa o ufficiale pagatore delle Direzioni
territoriali di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e
responsabili di cassa delle Capitanerie di porto; ufficiale pagatore
dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari; gestore di
cassa dell'ufficio autonomo gestioni speciali dell'Aeronautica
militare, lire 5.000;
agente con mansioni di gestore di cassa o di ufficiale pagatore
di reparti non inferiori al reggimento o alla legione dei carabinieri
o della guardia di finanza o reparti corrispondenti; agente con
mansioni di gestore di cassa delle Direzioni di commissariato
militare nonche' agente con mansioni di gestore di cassa o di
ufficiale pagatore o di consegnatario di materiali, compresi i viveri
e il vestiario, presso comandi, enti, uffici, stabilimenti e istituti
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza determinati con decreti del Ministro per la difesa o del
Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro,
lire 3.000.