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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354,
contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai
disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente
modificazione:
Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n.
433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali
dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale
stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in
vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE