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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 3: della legge 27, maggio 1961, n.
465, e' sostituito dal seguente:
"Al personale di, cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio,
nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri
almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di
appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene
corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:
Fra Fra
le ore 6 le ore 22
e le 22 e le 6
lire lire
Agenti tecnici superiori, agenti
tecnici di prima e seconda
classe, capi operai ed operai
permanenti e temporanei di
prima categoria............... 120 250
Rimanente personale............. 105 225".
L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio
1961 e' sostituito dal seguente:
"Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore
incaricati della ricerca rimozione dei guasti lungo le linee, e'
attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per
almeno due ore, sono applicati in detto incarico".