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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357,
concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di
immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della
destinazione alberghiera, con la seguente modificazione:
All'articolo 3, dopo il primo comma, e' inserito il comma
seguente:
Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo
alberghiero passati in proprieta' di Enti che da oltre dieci anni,
con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza, e
beneficenza, a condizione che sia mantenuta la, destinazione
assistenziale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - CORONA - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE