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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dallo
Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano,
viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' ed al quale manchino meno di dieci
anni per il raggiungimento di tale eta', puo' contrarre, finche' sia
in attivita' di servizio, prestiti di importo non superiore alla
cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono
i mesi mancanti al compimento del 65° anno di eta', considerando per
anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il
raggiungimento della stessa eta'.