Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
2 luglio 1961, n. 831, gli incarichi triennali di insegnamento con
scadenza al 30 settembre 1965 sono prorogati per l'anno scolastico
1965-66.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1960
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE