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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa
integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del
decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.
869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione
delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoranti ad
orario ridotto, e' estesa per il periodo di applicazione della legge
23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni
dal lavoro superiori ad un mese.