Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative
o regolamentari esistenti presso la Amministrazione della pubblica
istruzione nel settore delle antichita' e belle arti e presso gli
Istituti da questa dipendenti.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate
alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in
Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata.
Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le
somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di
pubblicazione della presente legge.
Per le gestioni speciali previste da norme legislative o
regolamentari, il Governo provvedera', nei termini di cui
all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di
tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la
presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 741 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.