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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei confronti del personale amministrativo ed ausiliario non di
ruolo delle scuole ed istituti secondari statali non hanno effetto,
ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7
aprile 1948, n. 262, le interruzioni del servizio quando esse siano
dovute a trasferimento di personale di ruolo o vincitore di concorso
o a contrazione del numero degli alunni o ad altri motivi di servizio
non dipendenti dalla volonta' del predetto personale non di ruolo, a
condizione che la riassunzione avvenga entro 60 giorni, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni sul riassorbimento.