Legge Ordinaria n. 343 del 12/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1965 n. 105)
Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  confronti  del  personale  amministrativo ed ausiliario non di
ruolo  delle  scuole ed istituti secondari statali non hanno effetto,
ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7
aprile  1948,  n. 262, le interruzioni del servizio quando esse siano
dovute  a trasferimento di personale di ruolo o vincitore di concorso
o a contrazione del numero degli alunni o ad altri motivi di servizio
non  dipendenti dalla volonta' del predetto personale non di ruolo, a
condizione   che   la   riassunzione  avvenga  entro  60  giorni,  in
ottemperanza alle vigenti disposizioni sul riassorbimento.
 

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