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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente:
"I fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno
essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e
con l'assenso del Ministro per il tesoro:
a) in prestiti a Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di
bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito
comunale e provinciale;
d) in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per
legge;
e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi".