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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per
l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21
luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da
calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia,
dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente
legge.