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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, e' sostituito dal
seguente:
"La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di
bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.
Il grado della ricompensa e' determinato in relazione alle
circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione e' stata
compiuta ed agli effetti conseguiti".