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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articola unico.
Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art.
14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche
i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati
dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu'
rappresentative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI
- DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE