Legge Ordinaria n. 412 del 12/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1965 n. 116)
Concessione d'indennità d'integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  ai  soprassoldi  previsti  dall'art. 22 della legge 5
marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del
Ministero   dei   lavori   pubblici,  e'  concessa  l'indennita'  per
l'integrazione  vitto,  nella  misura  di  lire  300 a pasto, ove gli
operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del
natante sul quale risultano imbarcati.
  E'   convalidata   l'indennita'   finora  percepita  dal  personale
interessato per il titolo di cui al primo comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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