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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai soprassoldi previsti dall'art. 22 della legge 5
marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del
Ministero dei lavori pubblici, e' concessa l'indennita' per
l'integrazione vitto, nella misura di lire 300 a pasto, ove gli
operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del
natante sul quale risultano imbarcati.
E' convalidata l'indennita' finora percepita dal personale
interessato per il titolo di cui al primo comma.