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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani
dall'art. 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765,
modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza
dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i
contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo
mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non
inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I
contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni
predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso
di mancato adeguamento, l'artigiano e' tenuto ad ottemperare
all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a
quello di scadenza del termine suddetto.
Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato
del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente,
autenticata dall'assicuratore.