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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono
stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico,
con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.