Legge Ordinaria n. 431 del 13/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1965 n. 120)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
recante  interventi  per  la  ripresa dell'economia nazionale, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    "b) Comuni, Province, Universita' e loro Consorzi per le opere di
edilizia  scolastica  previste  dall'articolo 2 della legge 24 luglio
1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni";
  la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d)  Istituti  autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per
lo  sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per
la  costruzione  di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti
di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460";
  l'ultimo comma e' soppresso.

    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente

  "L'emissione   delle  obbligazioni,  i  prestiti  all'estero  e  le
operazioni  di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3
e  4  e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e
tassa".

  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente articolo:

  "Art. 9-bis. - Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e
9  si  terranno  in  particolare  conto le esigenze del Mezzogiorno e
delle  zone  depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del
finanziamento a carico degli Enti mutuanti".

  All'articolo  12,  il  terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai
seguenti:

  "Sui  progetti  e  sui  contratti riguardanti le opere previste dai
commi  precedenti  di importo eccedente i 100 milioni e' richiesto il
parere  del  solo  Comitato  tecnico  amministrativo. Sui progetti di
importo  inferiore  ai  100  milioni  e'  richiesto  il  solo  parere
dell'ingegnere capo del Genio civile.
  Le  attribuzioni  conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai
sensi  del  presente  articolo  si estendono alle condizioni e con le
modalita'  previste  nei  precedenti commi anche all'approvazione dei
progetti  e  dei  contratti  ed alla, concessione ed esecuzione delle
opere  di  edilizia  scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di
cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.
  Restano  ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica
di   importo   non  superiore  ai  100  milioni,  le  norme  previste
dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 4
della legge 18 dicembre 1964, n. 1358".

  All'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "Per  le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici
e  di  Enti  ed  Istituzioni comunque annesse a contributo o concorso
dello  Stato,  i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti
di  concessione  del  contributo  nei limiti delle promesse fatte dal
Ministro per i lavori pubblici"
  il secondo comma, prima linea, e' sostituito dal seguente:
  "Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici
ammesse  a contributo, e' in facolta' dei provveditori di disporre la
concessione  di  contributi  per  un  ammontare  superiore  a  quello
promesso nei seguenti casi";
  il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
  "Per  le  integrazioni  disposte  ai sensi del presente articolo, i
provveditori  alle  opere  pubbliche  possono  utilizzare promesse di
contributo  relative  ad  altre  opere  dello  stesso tipo per la cui
realizzazione  non  vengano  presentati gli elaborati tecnici entro i
nuovi   termini  da  prescrivere,  dandone  subito  comunicazione  al
Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data
alla  Cassa  depositi  e  prestiti  o agli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.
  Nei  casi  previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere
pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto
di  concessione  del  contributo,  promesso o maggiorato ai sensi del
precedente  secondo comma, autorizzando altresi' l'espletamento della
gara  di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento
alla  concessione  del  mutuo  anche  prima  che  sia  intervenuto il
formale, definitivo provvedimento".

  All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dai seguenti

  "I  capi  dei  compartimenti  dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade  sono  autorizzati  ad approvare, previo parere di un Comitato
tecnico-amministrativo,  costituito dal competente ispettore generale
tecnico  di  zona,  dal  capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato
alle   opere  pubbliche  e  dall'avvocato  distrettuale  dello  Stato
competente  per  territorio,  i  progetti  di massima ed esecutivi di
lavori  e  di  forniture  e  le relative variazioni ed aggiunte, fino
all'importo  di  lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale
si intenda provvedere agli appalti.
  L'approvazione  dei  progetti  equivale a dichiarazione di pubblica
utilita'  nonche'  di indifferibilita' ed urgenza a tutti gli effetti
di legge".
  L'articolo 17 e' soppresso.

  All'articolo 19, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "Le  procedure  previste  dall'articolo  12 si applicano anche agli
atti  aggiuntivi  dei  contratti  in corso di esecuzione alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto nonche' alla pronuncia di
congruita' delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per
le  quali  sia  stata  autorizzata  la presentazione di tali offerte,
quando  l'aumento  sia  contenuto  nei  limiti  indicati nella scheda
segreta".

  All'articolo 21, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "E'  in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di disporre che
singole  pratiche,  rientranti,  ai  sensi degli articoli precedenti,
nella   competenza   dei   provveditori  alle  opere  pubbliche,  del
presidente  del Magistrato alle acque e del presidente del Magistrato
per il Po siano trattate dall'Amministrazione centrale".

  L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:

  "Per  le  opere  previste  dalla  legge  3  agosto  1949, n. 589, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, gli enti beneficiari del
contributo  statale  possono  chiedere  che  gli adempimenti relativi
all'ammissione  al  contributo  stesso,  alla  progettazione  ed alla
esecuzione  delle  opere  siano affidati ad un ente pubblico operante
nel   settore   dei   lavori   pubblici   oppure  all'Amministrazione
provinciale.
  Il   prefetto,   con   proprio   decreto  emesso  su  proposta  del
provveditore   alle   opere   pubbliche   competente,   autorizza  la
sostituzione e designa l'Ente incaricato di provvedere".

  All'articolo 24, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "Le  Amministrazioni  comunali  e gli enti pubblici beneficiari del
contributo  statale  previsto  dalla  legge  2 luglio 1949, n. 408, e
successive  modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere
sostituiti,   nella   progettazione   e  negli  adempimenti  relativi
all'esecuzione   delle   opere,  dagli  uffici  del  Genio  civile  o
dall'Amministrazione provinciale".

  Dopo l'articolo 24 e' aggiunto il seguente articolo:

  "Art. 24-bis. - Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si
applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di
loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le
vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del
Ministero dei lavori pubblici".

  L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:

  "L'autorizzazione  di  spesa  di lire 4 miliardi per l'ampliamento,
l'ammodernamento,   la   costruzione,   l'attrezzatura   di  impianti
collettivi  per  la  raccolta,  la  conservazione, la lavorazione, la
trasformazione   e   la  diretta  vendita  al  consumo  dei  prodotti
zootecnici  e  relativi  sottoprodotti,  di  cui all'articolo 5 della
legge 23 maggio 1964, n. 404, e' aumentata a lire 6 miliardi".

  L'art. 34 e' sostituito dal seguente:

  "E'  autorizzata  la  spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione, da
parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di
interesse  generale  o collettivo nonche' per la esecuzione di, opere
di  trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalita' di cui
alle  leggi  12  maggio  1950,  n.  230  e 21 ottobre 1950, n. 841, e
successive modificazioni ed integrazioni".

  All'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:

  "Nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutui di cui al
comma  precedente,  il  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste e'
autorizzato  ad  assumere  impegni per l'attuazione delle provvidenze
contemplate  dal presente titolo, nei limiti delle spese previste dai
precedenti articoli 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.
  La  stessa  autorizzazione  e' concessa ai Ministri per la sanita',
per  il  tesoro  e  per  le  finanze, nei limiti delle spese previste
rispettivamente dai precedenti articoli 27, 28 e 35".

  L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:

  "A  decorrere  dal  periodo di paga corrente alla data del 1 aprile
1965  e  sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31
marzo  1966,  la  misura  del  contributo dovuto dai datori di lavoro
delle  imprese  industriali  e  dalle  imprese  artigiane  per i loro
dipendenti   al   Fondo  per  l'adeguamento  delle  pensioni  gestito
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' ridotta del 3 per
cento delle retribuzioni alle quali e' riferita.
  Per   l'identificazione   delle  imprese  che  hanno  diritto  alla
riduzione  contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento
alle norme in vigore in materia di assegni familiari".

  All'articolo 38, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "L'importo  del  minor gettito contributivo che si determina per il
Fondo   adeguamento  delle  pensioni  in  applicazione  dell'articolo
precedente  e'  posto  a  carica  dello  Stato che vi provvede con un
contributo straordinario complessivo:
    di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965;
    di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966".

  L'articolo 39 e' sostituito dal seguente

  "Gli  Istituti  regionali per il finanziamento alle media e piccole
industrie,  di  cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953,
n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, l'istituto per lo sviluppo economico
dell'Italia  meridionale  (ISVEIMER),  l'Istituto  regionale  per  il
finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il
Credito industriale sardo (CIS), di cui alla legge 11 aprile 1953, n.
298,  nonche' le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e
del  Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in
legge  29  dicembre  1948,  n.  1482,  nonche'  gli altri Istituti di
credito  ed  Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25
luglio  1952,  n.  949,  possono  compiere, sino al 31 dicembre 1966,
anche  in  deroga  ai  loro  statuti,  nei  confronti delle imprese -
industriali  e  commerciali  -  operanti  nelle  rispettive  zone  di
competenza  territoriale  ed indipendentemente dalle dimensioni delle
imprese  stesse,  operazioni  di finanziamento a medio termine, anche
sotto  forma  di  sconto  degli  effetti,  derivante dalle vendite di
macchinari a piccole e medie imprese industriali.
  Il  trattamento  tributario  e'  quello di cui alla legge 27 luglio
1962, n. 1228".

  All'articolo  42,  ultimo  comma, le parole "cento milioni di lire"
sono sostituite dalle seguenti: "duecento milioni di lire".

  All'articolo 43, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  "L'esenzione  prevista  nel  precedente  comma  e'  applicabile  ai
fabbricati  la  cui  costruzione  sia stata ultimata tra il 1 gennaio
1962 ed il 31 dicembre 1968".

  All'articolo  44, primo comma, la parola: "destinati" e' sostituita
dalla parola: "destinate" l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

  "Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli
atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonche'
agli  atti  soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si
perfezionano  dopo  tale data, fermi restando i maggiori benefici con
tenuti in leggi speciali".

  L'articolo 45 e' sostituito dal seguente:

  "La  riduzione  a  quattro quinti della misura normale dell'imposta
comunale   di   consumo   sui   materiali  da  costruzione,  prevista
dall'articolo  5,  primo  comma,  lettera  d), della legge 2 febbraio
1960,  n.  35, e' estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati
ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.
  Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti
e  privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori singoli
o  da  cooperative  di  lavoratori  che  versino  i  contributi  alla
"GESCAL",  di  cui  alla  legge  14 febbraio 1963, n. 60, sono esenti
dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione".

  L'articolo 47 e' sostituito dal seguente:

  "Le  disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai
lavoratori  dipendenti  dalle  aziende  industriali  dell'edilizia  e
affini  di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito
nella legge 19 febbraio 1965, n. 31".

  All'articolo 48, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  "Le  somme  cosi'  versate  allo  stato di previsione della entrata
sono, correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale nonche' del
Ministero  del  tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al
precedente comma".

  L'articolo 49 e' sostituito dal seguente:

  "E'   conferito   al   Fondo   costituito   con  l'articolo  7  del
decreto-legge  23  gennaio  1958,  n.  8,  convertito  nella legge 23
febbraio  1958,  n. 81, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro
poliennali  dell'importo  complessivo  di  lire  141  miliardi che il
Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato ad emettere, anche in piu'
riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni,
con  l'osservanza  delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.
941".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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