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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n.
1378, e' sostituito dal seguente:
"Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per
la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al
primo comma del precedente articolo 8".