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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di
Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso
ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla
presente legge.