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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio
all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino
al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di eta' non
abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della
pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al
raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque
non oltre il 700 anno di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE