Legge Ordinaria n. 459 del 07/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1965 n. 128)
Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio
all'entrata  in vigore della presente legge, entrati in carriera fino
al  31  dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di eta' non
abbiano  raggiunto  i  40  anni  di servizio utile agli effetti della
pensione,  sono  trattenuti  in  servizio  per il tempo necessario al
raggiungimento  dei  40  anni di servizio utile a pensione e comunque
non oltre il 700 anno di eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1965

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - COLOMBO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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