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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono
sostituiti dai seguenti:
"La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di
magistrato di Corte di cassazione e' composta dal primo presidente
della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro
magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno
degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 21
maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro
magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno
degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e
uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico
ministero.
La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di
magistrato di Corte di appello e' composta dal procuratore generale
presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro
magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti
quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti
effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al
pubblico ministero.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della
Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di
cassazione e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano tra
quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di
cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3,
della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della
Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di
appello e' sostituito dal componente effettivo piu' anziano".