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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni
od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda
all'ottava categoria, della tabella A. annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, con eta' inferiore a 60 anni compiuti, che siano
incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953,
n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidita'
possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino
effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria
senza assegni di superinvalidita' e fruiscono del trattamento totale
corrispondente.
Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per
servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria
per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di
previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno
corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4
aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.
Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi 6
concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.