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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo dello Stato, di cui alla legge 10 agosto 1959, n.
703, e' concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto
con il Ministero del tesoro. Il contributo e' elevato nella misura
massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori
di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1965
SARAGAT
MORO - MATTARELLA - COLOMBO
- PIERACCINI - TREMELLONI
- FERRARI AGGRADI - LAMI
STARNUTI - DELLE FAVE - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE