Legge Ordinaria n. 495 del 14/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1965 n. 134)
Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  quarto  comma dell'articolo 243 del testo unico approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,
e' aggiunto il seguente comma:
  "Se  la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi
provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o
da  attivita'  commerciali  esercitate  all'estero o da beni immobili
situati  all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari
all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei
mesi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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