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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dall'anno finanziario 1966 e' concesso un contributo
annuo di lire 25 milioni per il funzionamento della Scuola nazionale
cani guida, organizzata dalla sede centrale dell'Unione italiana dei
ciechi.