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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica
di un contributo straordinario di lire 1.676.000.000 ripartito in due
rate, del rispettivo importo di lire 988.200.000 per l'anno 1964 e di
lire 687.800.000 per l'anno 1965, in relazione alle maggiori spese
connesse all'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV
censimento dell'industria e commercio.