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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione
all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la
liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono
riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE