Legge Ordinaria n. 50 del 12/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1965 n. 53)
Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini,  previsti  dall'articolo  16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21  luglio  1960,  n.  1169,  per la presentazione
all'Istituto   assicuratore  delle  domande  intese  ad  ottenere  la
liquidazione  della  rendita  di passaggio, di cui all'articolo 7 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono
riaperti  per  novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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