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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero del commercio con l'estero, nel limiti della sua
competenza, puo' conferire - con le modalita' previste dalla legge 24
novembre 1961, n. 1292 - allo Istituto nazionale per il commercio
estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli
altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di
promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.