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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le esigenze della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici
del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del
teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di
Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di
Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino,
del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice
di Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, nonche'
l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia
di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di
musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a
contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio
italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.