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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949,
n. 589, per le costruzioni ospedaliere e' redatto annualmente dal
Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero della
sanita', sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per
il Mezzogiorno.
Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli
eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il
Mezzogiorno.
Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli
interventi da effettuare nei rispettivi territori.