Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti
all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si
considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di
confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la
speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393.
Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo stato,
gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al
regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione
del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso
di mancato trasferimento all'estero alla scadenza, del termine
prefisso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - FANFANI
- COLOMBO - MATTARELLA -
LAMI STARNUTI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE