Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli uditori giudiziari possono dopo sei mesi di tirocinio, e previo
parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con
funzionamento giurisdizionali nei tribunali, nelle procure della
Repubblica presso i tribunali e nelle preture.
L'uditore non puo' fare le veci del Presidente del tribunale o
della, sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore
della Repubblica. Nella composizione dei Collegi giudicanti non puo'
intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.
Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento
di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di
tirocinio.
Il parere dei Capi di Corte puo' essere chiesto dopo cinque mesi di
tirocinio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE