Legge Ordinaria n. 581 del 21/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 8 giugno 1965 n. 141)
Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge
                               Art. 1.

  I  vettori  in  quanto  soggetti  all'osservanza delle disposizioni
contenute  nel  Regolamento  n.  11 del 27 giugno 1960) del Consiglio
della   Comunita'   economica  europea,  pubblicato  nella  "Gazzetta
Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  del  16  agosto  1960, i quali
omettono di comunicare ogni utile informazione relativa alle tariffe,
convenzioni,  accordi  sui  prezzi e sulle condizioni di trasporto di
cui  all'articolo  5, paragrafo 2, del Regolamento suindicato, ovvero
forniscono  informazioni  false,  sono  puniti  con l'ammenda da lire
75.000 a lire 200.000.
  La  stessa  pena  si  applica  ai  vettori  che si sottraggono agli
obblighi previsti dall'articolo 6 del citato Regolamento, concernente
la compilazione e la convenzione del documento di trasporto.
  Per  i  termini e le modalita', delle comunicazioni di cui al primo
comma,  di  osserveranno  le  disposizioni  contenute nel decreto del
Presidente   della   Repubblica   recante  norme  di  esecuzione  del
Regolamento n. 11 suindicato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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