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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
I vettori in quanto soggetti all'osservanza delle disposizioni
contenute nel Regolamento n. 11 del 27 giugno 1960) del Consiglio
della Comunita' economica europea, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" delle Comunita' europee del 16 agosto 1960, i quali
omettono di comunicare ogni utile informazione relativa alle tariffe,
convenzioni, accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto di
cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento suindicato, ovvero
forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire
75.000 a lire 200.000.
La stessa pena si applica ai vettori che si sottraggono agli
obblighi previsti dall'articolo 6 del citato Regolamento, concernente
la compilazione e la convenzione del documento di trasporto.
Per i termini e le modalita', delle comunicazioni di cui al primo
comma, di osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica recante norme di esecuzione del
Regolamento n. 11 suindicato.