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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle
assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30
dicembre 1960, n. 1676;
La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonche'
l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati
provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge.
Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e
l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la
formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15
e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n.
655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960,
n. 1676.
Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli
alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica, 23 maggio 1964, n. 655.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - FERRARI
AGGRADI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE