Legge Ordinaria n. 583 del 26/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 8 giugno 1965 n. 141)
Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'integrazione  temporanea  prevista dall'articolo 1 della legge 27
settembre  1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di
trattamento  ordinario,  sia  normale  che privilegiato, liquidato in
sostituzione  della  pensione  di  guerra  o  con  questa cumulabile,
nonche'  ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli
49  e  57  della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della
legge  10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di
finanza  con  la  legge  15  dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30
della  legge  31  luglio  1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della
Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo
29  della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 50 della legge 1
giugno  1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n.
709,   dall'articolo   19   della   legge  3  agosto  1961,  n.  833,
dall'articolo  14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo
6  della  legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della
legge 18 febbraio 1963, n. 173.
 

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