Legge Ordinaria n. 589 del 26/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1965 n. 142)
Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Unione  italiana  ciechi ha facolta' di imporre ai minorati della
vista  residenti,  nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano
di  una  delle  pensioni  o  dell'assegno  a  vita erogati dall'Opera
nazionale  ciechi  civili,  il  pagamento, dal 1° del mese successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo
finanziario  continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri
uffici d'assistenza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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