Legge Ordinaria n. 590 del 26/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1965 n. 142)
Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   mezzadri,   ai   coloni  parziari,  ai  compartecipanti,  agli
affittuari  ed  enfiteuti  coltivatori  diretti,  nonche'  agli altri
lavoratori  manuali  della terra, singoli o associati in cooperativa,
possono  essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo
di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca
posteriore  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  di fondi
rustici     che,     a    giudizio    dell'Ispettorato    provinciale
dell'agricoltura,  avuto riguardo alla concreta situazione ambientale
ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente,
la,  cui  forza  lavorativa  non  sia inferiore ad un terzo di quella
occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano
riconosciuti   idonei   alla  costituzione  di  aziende  che  abbiano
caratteristiche  o  suscettivita'  per  realizzare  imprese familiari
efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
  I  mutui  di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai
proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative,
il  cui  nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad
un  terzo  di  quella occorrente per la normale coltivazione del loro
fondo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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