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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56,
per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, si
applicano anche per l'esercizio 1965.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - PIERACCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE