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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato
dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' elevato alla
somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici
mensilita'.