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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619,
modificata dalla legge 2 aprile 1964, numero 188, sono prorogate al
31 dicembre 1966.
Per l'applicazione del precedente comma e' autorizzata la spesa di
lire 400 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1.000 milioni
nell'esercizio 1966.